Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica Cral AMPS

STATUTO A.S.D.

ART. 1 – Denominazione

E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CRAL AMPS ovvero ASD CRAL AMPS”. L’associazione è autonoma, associativa, a carattere volontario e democratico. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

L’Associazione si impegna ad affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali, ad una o più discipline associate o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI, confermandosi così alle norme e alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie ed ai regolamenti delle singole Federazioni sportive nazionali[1] o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione intende affiliarsi.

 

[1] In particolare per la F.I.T.: L’associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T..

ART. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Parma, Strada Traversetolo 36/A.

Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

ART. 4 – Scopo

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L’associazione è aperta a tutti coloro che intendono praticare attività sportiva. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

In particolare, i fini istituzionali sono:

a)     in primis, lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina di tutti gli sport dilettantistici in tutte le forme e manifestazioni, in particolare per le discipline quali: il CICLISMO, il TENNIS, l’ATLETICA LEGGERA, il TREKKING ed il CALCIO a CINQUE;

b)     organizzare manifestazioni ed attività sportive dilettantistiche in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c)     promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, avvalendosi, in casi di particolare necessità di lavoratori dipendenti o autonomi di comprovata esperienza e professionalità;

d)     studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;

e)     gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f)      organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, tornei, gare, concorsi, manifestazioni (nazionali ed internazionali) ed iniziative di diverse discipline sportive, in primis di quelle indicate al punto a);

g)     indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h)     organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

i)  conseguire la prevenzione per la tutela della salute degli allievi (atleti) e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli allievi (atleti) nelle attività ginniche e sportive-agonistiche.

ART. 5 – Soci e Partecipanti

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e hanno il compito di decidere su quanto di loro competenza all’interno dell’Organo Assembleare, previa iscrizione all’Associazione, e che accettano il presente statuto.

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, solo le persone che ne facciano apposita richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Qualora la domanda venga accettata la qualifica di socio diverrà effettiva previo il pagamento della quota sociale e così il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

I soci sono tenuti: al pagamento, nei termini prefissati, della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo; all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione.

Il socio che intende dimettersi dall’associazione dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

La quota è non trasmissibile e non rivalutabile. Le somme versate a titolo di quota non sono rimborsabili in nessun caso.

Sono partecipanti tutti coloro che a fronte del pagamento di una quota, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, ottengono:

  • la possibilità di partecipare alle attività istituzionali promosse dall’associazione;
  • il diritto di frequentare i locali e gli impianti dell’associazione;
  • la possibilità di partecipare ai campionati.

Le quote da questi versati concorrono al sostenimento delle spese inerenti l’affiliazione, l’acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell’associazione e tutto quanto necessario per la gestione dell’attività.

Nel libro soci saranno esclusivamente indicati i nominativi di coloro che sono associati e non semplici partecipanti.

Si precisa che i soci della presente associazione qualora partecipassero a gare, campionati, scuole o corsi di addestramento afferenti federazioni sportive specifiche potrebbero essere tenuti a tesserarsi anche presso tali Federazioni[1].

[1] In particolare per la F.I.T., si precisa che: tutti gli associati e gli atleti aggregati (alla sezione tennis) nonché gli iscritti alle scuole ed ai corsi di addestramento al tennis comunque denominati, devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell’Associazione.

ART. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché all’elettorato attivo e passivo. Per i soci minorenni il diritto all’elettorato viene esercitato dall’esercente la potestà parentale.

I soci sono tenuti a versare la quota sociale.

La qualifica di socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

ART. 7 – Decadenza dei soci

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall’associazione.

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  • non rispetto delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  • per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  • per morte;

Il socio escluso non può più essere ammesso.

ART. 8 – Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Presidente
  3. il Consiglio Direttivo
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);

ART. 9 – Assemblea

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dal Collegio dei Revisori, se eletto, ovvero da almeno un decimo degli associati

In questi ultimi casi, l’Assemblea deve essere convocata entro 30 gg. dalla relativa richiesta.

L’Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione.

ART. 10 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, a mezzo delega scritta, non più di un associato.

ART. 11 – Compiti dell’Assemblea

Spetta all’Assemblea deliberare:

  • sull’approvazione del rendiconto annuale;
  • sulla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio;
  • sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
  • sull’ approvazione dei Regolamenti sociali;
  • sulla nomina degli organi direttivi;
  • su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

 

In prima convocazione l’Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la convocazione dell’assemblea straordinaria ed occorre, in prima convocazione, la presenza di tutti i soci, personalmente ovvero per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la medesima si costituisce qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la convocazione dell’assemblea straordinaria ed occorre, in prima convocazione, la presenza di tutti i soci, personalmente ovvero per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre in seconda convocazione, la medesima si costituisce qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli intervenuti.

ART. 12 – Convocazione

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 20 giorni prima dell’adunanza, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività.

Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza (in prima ed in seconda convocazione) e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata ovvero altra modalità che dia contezza dell’effettivo ricevimento, da spedirsi ai soci almeno 20 giorni prima dell’adunanza.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, in sua assenza il compito è svolto dal Vicepresidente o dalla persona indicata dall’Assemblea stessa.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario, dal medesimo all’uopo nominato.

Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci.

ART. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo Amministrativo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ed un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea tra i soci maggiorenni, in relazione ai quali non sussistono cause di incompatibilità previste nell’ordinamento sportivo all’assunzione dell’incarico.

Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci: (a) in regola con il pagamento delle quote associative; (b) che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI; (c) che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci.

La carica di Presidente, come quella di consigliere, è gratuita.

ART. 14 – Dimissioni

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Se durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

ART. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche a mezzo posta elettronica, non meno di 4 giorni prima dell’adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

ART. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità;
  • redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • promuovere l’allestimento delle attività dell’associazione;
  • stipulare atti e contratti inerenti l’attività sociale;
  • redigere i regolamenti per l’attività sportiva;
  • nominare gli istruttori, allenatori, accompagnatori;
  • adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • curare l’ordinaria amministrazione, e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
  • attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
  • affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;

ART. 17 – Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

ART. 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 gg. l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

ART. 19 – Il Segretario

Il Segretario, se istituito, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri sociali, nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 19 BIS – Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 20 – Il rendiconto e anno sociale

Il Consiglio Direttivo redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i soci.

L’anno sociale ha durata di dodici mesi, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

ART. 21 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti.

Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

  • dalle quote associative, dei soci e degli associati, determinate annualmente dal Consiglio;
  • dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  • da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  • dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell’associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

ART. 22 – Libri sociali

Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:

  • il libro Soci
  • il libro verbali dell’Assemblee
  • il libro verbali del Consiglio Direttivo

I libri sociali, numerati progressivamente ma liberi nella forma, devono essere conservati nella sede sociale ed essere messi a disposizione, previa richiesta, dei soci. Della regolarità della loro tenuta è responsabile il Presidente.

ART. 23 – Trasformazione

L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società, di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.02.1983 n. 50.

ART. 24 – Clausola Compromissoria[1]

Le controversie derivanti dall’attività sportiva nascenti tra l’Associazione ed gli associati, ovvero tra gli associati stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell’Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

[1] In particolare per la F.I.T. si precisa che: 1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa; 2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 809 del Codice di procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi; 3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente i corrispondenti articoli dello statuto e del Regolamento di Giustizia della F.I.T.; 4. L’associazione, dal momento dell’affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione all’associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.; 5. L’associazione è tenuta a rispettare e fare rispettare, ai propri associati, ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

ART. 25 – Scioglimento[1]

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, in seduta straordinaria con la presenza di tutti i soci, con l’approvazione, in prima convocazione della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con i 3/4 dei presenti.

Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta di quelli aventi diritto di voto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione sportiva con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla legge; acquisito in ogni caso il parere richiesto ex art. 148, comma 8, lettera b) del TUIR.

[1] I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento dello scioglimento dell’associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

ART. 26 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto e ai regolamenti della Federazione di appartenenza e in difetto di esso alle norme del Codice Civile in materia di associazione.